O.N.L.U.S.

lo statuto - AMICI DELLA TERRA SANTA ONLUS

TITOLO  I :    DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE

Art. 1 – Definizione

È costituita una Associazione denominata “AMICI DELLA TERRASANTA”  O.N.L.U.S. .

L’ Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale acronimo ONLUS  che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2 – Principi Fondamentali
L’ Associazione Amici della Terrassanta Onlus ispira la propria azione al dettato ed ai principi della L.11 agosto 1991 n. 266 e succ. modificazioni, operante quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.L. n. 460 4 Dicembre 1997, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’ Associazione è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale ed ispirata a pricipi democratici e federativi.

L’ Associazione è indipendente ed autonoma sul piano politico, orgazizzativo e finanziario.

L’ Associazione ha durata illimitata, si ispira ai principi della partecipazione democratica,persegue obiettivi di solidarietà sociale, attività di sostegno, formazione e informazione con particolare riguardo alle persone svantaggiate sul piano economico e sociale.

Art.3 – Attività
L’ Associazione, a tali fini, svolgerà le seguenti attività:

a) aiutare i bambini della Terra Santa e di altri paesi che si trovino in condizione di particolare stato di bisogno tramite l’istituto della accoglienza, dell’adozione a distanza o di altri istituti ritenuti opportuni;

b) sostenere le famiglie in difficoltà o in situazioni di disagio  mediante ogni forma di aiuto  in via temporanea o continuativa;

c) promuovere ed organizzare gli aiuti umanitari verso territori, paesi o collettività che per cause diverse si trovino in stato di bisogno;

d) favorire, promuovere  e diffondere l’educazione a minori, giovani, famiglie ed anziani in difficoltà ;

e) gestire strutture di assistenza, accoglienza ed educazione a minori, giovani , famiglie ed anziani in difficoltà , istituendo Asili Nido, Centri di Accoglienza per Giovani e centri per Anziani;

f) organizzare e gestire corsi di volontariato  e di addestramento al lavoro per giovani in difficoltà;

g) organizzare e gestire Pellegrinaggi in Terra Santa ed in altri luoghi sacri in Italia ed in paesi extra nazionali finalizzati  a promuovere aiuti alle collettività in difficoltà, ivi stanziate;

h) collaborare con altre Istituzioni e strutture, sia pubbliche che private, operanti nel medesimo settore dell’ Associazione, sostenendo il loro collegamento;

i) promuovere e salvaguardare i valori della carità cristiana, della tutela e dell’educazione dell’infanzia , anche organizzando iniziative di sensibilizzazione rivolte alla collettività;

j) promuovere,organizzare e gestire attività di formazione e sostegno a favore degli associati, degli operatori del settore sociale nonché verso famiglie sui temi oggetto dell’ Associazione;

k) promuovere,organizzare e gestire ogni altra attività finalizzata allo sviluppo della cultura e della solidarietà e dell’accoglienza a giovani,famiglie ed anziani in difficoltà

l) promuovere la cultura dell’ambiente e  della solidarietà verso le fasce più deboli e svantaggiate della collettività, in particolare: minori, giovani in difficoltà , anziani, ecc.

m) Elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale in cui figurino iniziative socio-educative e culturali;
 
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’ Associazione potrà:

a) costituire, anche insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, commissioni o comitati scientifici e culturali,  partecipare o rendersi promotrice  di consorzi, associazioni, fondazioni o  di altri organismi che operano nel campo dell’assistenza all’infanzia disagiata e dell’assistenza sociale in genere o che comunque perseguano finalità analoghe o connesse a quelle dell’ Associazione;

b)  acquistare, noleggiare,ricevere in comodato o procurarsi a qualsiasi titolo beni immobili, o beni mobili iscritti in pubblici registri;

c)  richiedere e ricevere contributi e sovvenzioni a livello locale,regionale, nazionale e comunitario;

d) favorire lo scambio di conoscenze con particolare riguardo ai contatti fra organismi, enti persone giuridiche  e persone fisiche;

e) stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere persone in situazioni di particolare disagio soggettivo, sociale ed economico;

f) sviluppare studi e ricerche istituendo anche borse di studio finalizzate;

g) organizzare mostre, convegni, manifestazioni e corsi di formazione;

h) sviluppare attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

L’ Associazione e’ disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norma statutarie, si rendono necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività

È fatto divieto all’ Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti dal comma 5 dell’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
 
Art. 4 – Sede
L’ Associazione autonoma e democratica di cittadini, ha sede in Roma, alla Via Trionfale, 5675 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni in altre città d’Italia o all’estero ed assumono il nome del territorio mediante delibera del Comitato Direttivo.

La Sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Comitato Direttivo.

 TITOLO II  – PATRIMONIO SOCIALE

 Art. 5: Costituzione
Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art. 2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi l’ Associazione si avvarrà di:

a)   dal patrimonio iniziale di  Euro 1.600,00 ( milleseicento/00  Euro)

b)   dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’ Associazione;

c)   dai contributi di Enti Pubblici, della Regione, dello Stato e delle Organizzazioni Comunitarie ed Internazionali ed altre persone fisiche e giuridiche;

d)   da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e)   da eventuali entrate per servizi prestati dall’ Associazione;

f)     da eventuali proventi derivanti da attività associative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (manifestazioni e iniziative) ;

g)    da proventi ricavati da pubblicazioni,ricerche,studi documentazioni o quant’altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, Istituzioni pubbliche od organismi privati;

h)   da proventi delle cessioni di beni e  di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte  in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
 
TITOLO III – ASSOCIATI

Art. 6 – Soci
Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

Gli Associati si distinguono in :

-          Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto Costitutivo dell’ Associazione;

-          Soci Ordinari: persone fisiche o giuridiche che aderiscono alla Associazione prestando la propria attività gratuita e volontaria secondo quanto stabilito dal Comitato Direttivo;

-          Soci Sostenitori: persone fisiche o giuridiche che contribuiscono agli scopi dell’ Associazione in modo gratuito o mediante conferimenti in denaro o natura;

-          Soci Onorari: persone fisiche o giuridiche che per il loro spirito associativo e per alti meriti sociali e benefici vengono accolti nell’ambito associativo a titolo onorifico.


All’ atto di ammissione gli associati verseranno la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di Associazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 – Diritti ed Obblighi dei Soci
I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell’ Associazione ed a  partecipare a tutte le iniziative , nonché ad usufruire dei servizi organizzati dall’ Associazione stessa.

I Soci Fondatori, Ordinari , Sostenitori ed Onorari, hanno diritto di partecipare all’ assemblea di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali esercitando il voto singolo deliberativo.

I Soci sono tenuti :

a) al pagamento della quota associativa;

b) all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni rese dagli Organi Sociali;

c) all’astensione da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole della Associazione;

d) prestare nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

e) I soci che prestano attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella

della Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere Assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente del Collegio stesso.

TITOLO IV – ORGANI SOCIALI

Art. 8 -  Organi Sociali
Sono organi dell’ Associazione:

•     l’Assemblea dei soci

•     il Comitato Direttivo

•     il Presidente

•     il Direttore Amministrativo

•     il Collegio dei Revisori dei Conti.

•     il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Assemblea
L’assemblea, composta dai Soci in regola con la quota associativa, si riunisce ogni cinque anni ed è convocata dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Spetta all’assemblea deliberare in merito:

•     alla definizione della politica dell’ associazione e approvare i programmi che si intende realizzare;

•     alla nomina, nell’ambito dei Soci Fondatori, del Comitato Direttivo, stabilendone il numero dei Membri, alla nomina del  Presidente e del Direttore Amministrativo;

•     alla nomina, nell’ambito dei Soci Fondatori, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;

•     all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti su proposta del Comitato Direttivo;

•     ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intenda sottoporre.

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto, lettera,fax,e-mail, inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno dell’ Assemblea .

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato o partecipante di  maggiore d’età ha diritto di voto per approvare  e le modificare  lo statuto ed i  regolamenti e per  nominare degli organi direttivi.

 Art. 10 – Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque  a nove, scelti fra i Soci Fondatori. Dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il  Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell’ associazione, ad eccezione di quelli che lo Statuto riserva all’assemblea.

Approva il Bilancio Consuntivo, entro il mese di Aprile dell’anno successivo di riferimento e il Bilancio preventivo entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo provvede inoltre,

-          all’ organizzazione annuale della Associazione

-          all’ attuazione delle delibere dell’assemblea degli iscritti

-          all’ organizzazione dei servizi dell’ Associazione, provvedendo al personale e fissandone eventuali compensi

-          alla destinazione degli avanzi di gestione per scopi istituzionali.

Il Comitato Direttivo su proposta del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri può apportare modifiche allo  Statuto con una votazione favorevole dei ¾ degli aventi diritto al voto.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’ Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto de quanto disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone eventuali  compensi; gli emolumenti

individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della Associazione, che potrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera,fax o e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

 Art. 11 – Presidente
Il Presidente è l’organo di rappresentanza politica unitaria dell’Associazione, ad esso compete la convocazione del Consiglio Direttivo, nonché la presidenza dello stesso e dell’Assemblea Generale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’Associazione, coordina l’attività del Comitato Esecutivo ne convoca e presiede le riunioni.

Svolge l’ordinaria amministrazione e ad esso spetta la firma sociale.

Stipula contratti e firma la corrispondenza che impegna l’Associazione compresa l’apertura di conti correnti bancari e postali. Può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Il Presidente può nominare segreterie, quali strutture operative con compiti di apparato i cui componenti possono essere invitati al Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

  
Art. 12 -  Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è l’organo esecutivo dell’ associazione, dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi dell’assemblea e dei deliberati del Comitato Direttivo. Predispone i Bilanci da sottoporre all’approvazione del Comitato Direttivo, nomina il Tesoriere , è responsabile del funzionamento degli Uffici e può nominare, sentito il Presidente consulenti esterni.

Art.13 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell’ Associazione e riferisce al Consiglio Direttivo.L’assemblea nomina tre revisori dei conti effettivi tra i Soci Fondatori e due supplenti, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Essi durano in carica cinque  anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni anno e delibera a maggioranza dei membri effettivi.

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statuaria. Funge da collegio arbitrale contro presunte violazioni dello Statuto da parte degli Organi della Associazione e dei singoli associati. Esso e’ composto da tre membri eletti dall’Assemblea e  che eleggono tra loro un Presidente. Le decisioni del Collegio, sempre motivate, devono essere trasmesse per iscritto al Comitato Direttivo.

TITOLO IV – BILANCIO

 Art. 15 – Bilancio

L’esercizio si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo approva  il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 Gennaio il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all’art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’ Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 16 – Esercizio Finanziario

L’esercizio Finanziario decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati per l’approvazione al Comitato Direttivo entro il 30 Aprile, corredati dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

TITOLO V – Scioglimento

Art. 17 - Scioglimento


L’ Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:

a)   quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b)   per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell’ Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Associazione su parere del Comitato Direttivo, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

  Art. 18 – Norme di Chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

 

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Amici della Terra Santa - Onlus

informazioni@amicidellaterrasanta.org

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00136 Roma

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Per aiutarci:
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